STATUTO
“SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOTERAPIA INTERPERSONALE”
ART.1 DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E DISCIPLINA
E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni legislative vigenti in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOTERAPIA INTERPERSONALE”. di seguito denominata “associazione”, con sede in Montecatini Terme alla Via Mazzini n. 62 codice fiscale 93058350500
Le variazioni di indirizzo all’interno di tale comune non costituiscono variazioni dello statuto.
La sede dell’associazione potrà essere mutata con deliberazione dell’assemblea dei soci.
La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole “Associazione di promozione sociale” e diventerà “SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOTERAPIA INTERPERSONALE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”.
La durata dell’associazione è illimitata.
L’associazione è disciplinata dal D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore), dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione e dal presente statuto.
ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al presente articolo.
L’associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o dellepersone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui:
- promuovere ricerche e studi a carattere interdisciplinare nel campo della psicoterapia interpersonale, di particolare interesse sociale;
- coordinare le ricerche scientifiche, di particolare interesse sociale, sulla psicoterapia interpersonale e provvedere ad una rapida informazione dei progressi ovunque realizzati in questo campo attraverso incontri, simposi, tavole rotonde, congressi, bollettino societario, anche a fini didattici;
- favorire mediante borse di studio, concorsi, premi e pubblicazioni il progresso della conoscenza sul piano scientifico e delle prassi aventi una precisa attinenza con la psicoterapia interpersonale;
- promuovere contatti con gli studiosi e le istituzioni nazionali ed internazionali aventi anche in parte fini analoghi;
- organizzare incontri, simposi, tavole rotonde e congressi al fine di discutere e sviluppare questioni inerenti le finalità dell’Associazione.
Tali attività, di interesse generale, sono svolte nella forma di azione volontaria.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale per come stabilite dal Consiglio Direttivo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale
Per finanziare le attività istituzionali l’Associazione potrà esercitare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione di beni e/o l’erogazione di servizi di modico valore, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
ART.3 RISORSE ECONOMICHE
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1) quote associative;
2) contributi pubblici e privati;
3) donazioni e lasciti testamentari;
4) rendite patrimoniali;
5) proventi da attività di raccolta fondi;
6) attività di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall’assemblea dei soci che ne determina l’ammontare.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
L’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART.4 BILANCI
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno l’associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
In tale seduta, il Consiglio Direttivo sottopone all’assemblea dei soci per l’approvazione anche il bilancio preventivo per l’anno in corso.
I documenti di bilancio devono essere depositati presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
ART. 5 UTILI E AVANZI DI GESTIONE
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART.6 I SOCI
L’associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
Ai sensi degli artt. 32 comma 1 e 35 comma 1 del Dl. 117/2017 il numero degli associati non deve essere inferiore a 7 persone fisiche 3 Aps. Se questo requisito viene meno, entro un anno è necessario reintegrare la base associativa o, in alternativa, iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale eventualmente aderenti.[1]
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all’ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.
Possono essere Soci: le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che abbiano una specialistica competenza e svolgano attività strettamente collegata allo studio della materia di cui al precedente art. 2 e che, come tali, possano assicurare un contributo propulsivo e di sviluppo.
I Soci hanno tutti diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Il numero dei soci è illimitato.
I Soci possono essere: Fondatori, Ordinari, Onorari, Corrispondenti.
a – Sono soci Fondatori coloro che sono intervenuti nell’ Atto Costitutivo o risultano indicati nell’Elenco dei Soci Fondatori.
b – Sono Soci Ordinari i cultori della materia ammessi per delibera unanime del Consiglio Direttivo su domanda sottoscritta dal richiedente accompagnata da un curriculum vitae dell’aspirante Socio e dal versamento della quota di ammissione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.
c – Possono essere Soci Onorari personalità del mondo culturale e scientifico che siano ritenute degne di tale carica in seno all’associazione. La proposta di nomina a Socio Onorario deve essere presentata da almeno due Soci Ordinari o Fondatori ed approvata dal consiglio Direttivo all’unanimità.
I Soci Onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale, hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari e possono partecipare alle assemblee con voto deliberativo.
d – Sono Soci Corrispondenti i cittadini non operanti in Italia, cultori della materia ammessi per delibera unanime del Consiglio Direttivo su domanda sottoscritta dal richiedente, accompagnata da un curriculum vitae dell’aspirante Socio;
La quota sociale versata all’Associazione fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, dovrà essere versata entro il termine del 15 febbraio di ogni anno.
Qualora il Socio Fondatore o Ordinario intenda dimettersi dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’ammissione dei Soci deve essere ratificata dall’Assemblea.
ART.7 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro soci.
Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all’interessato entro 60 giorni.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART.8 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
- a versare l’eventuale quota associativa;
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione,
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.
ART.9 I VOLONTARI
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART.10 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’associazione:
- l’Assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell’associazione;
- il Presidente Onorario;
- il Collegio dei Garanti se deliberato dall’assemblea
- Organo di Controllo se deliberato dall’assemblea o previsto per legge
- Organo di revisione legale dei conti se deliberato dall’assemblea o previsto per legge
L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ART.11 ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
1) approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l’eventuale bilancio sociale;
2) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3) delibera l’eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
4) delibera l’esclusione dei soci;
5) delibera le eventuali quote associative;
6) delibera sulla responsabilità’ dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell’associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno 3/4 dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata dalla metà più uno dei soci.
In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale inserito nel libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario. Le delibere possono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
ART.12 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, compreso il presidente, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, il Segretario che ha il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente agli altri libri sociali ed un Tesoriere che ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano la gestione economica dell’Associazione. Il presidente alla scadenza del mandato può assumere la carica di Past President per la durata di tre anni:
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l’eventuale bilancio sociale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all’Assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 4 volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri né faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
La partecipazione al Consiglio direttivo è consentita anche tramite conference call.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 13 COORDINAMENTO E SCOPI
Il Consiglio Direttivo potrà delegare incarichi specifici a singoli Soci per quanto concerne il raggiungimento degli scopi previsti dai punti a, b, c, d, ed e, dell’art.2 del presente Statuto.
ART.14 IL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
ART.15 IL COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi, resta in carica per 3 anni ed i componenti sono rieleggibili .
Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell’associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell’associazione, se concordemente richiesto dalle parti.
ART.16 ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, resta in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART.17 ORGANO REVISIONE LEGALE DEI CONTI
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
ART.18 SCIOGLIMENTO
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
ART.19 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
[1] Nota del Ministero del Lavoro n. 1082 del 5.2.2020